Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 marzo 1961 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Sono convalidate le assunzioni dei profughi contemplati dalla legge 27 febbraio 1958, n. 130, eventualmente effettuate, ai sensi dell'articolo 1 della legge stessa, nel periodo di tempo intercorrente tra il 28 marzo 1960 e la data di entrata in vigore della presente legge. I profughi, comunque assunti da privati datori di lavoro nel predetto periodo di tempo, debbono essere mantenuti in servizio almeno per due anni a decorrere dalla data di assunzione, salvo i casi di licenziamento dovuti a giusta causa o a cessazione dell'attivita' dell'azienda.

Testo in vigore dal 11 marzo 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-02-10;80~art3 · fonte del testo