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Sono convalidate le assunzioni dei profughi contemplati dalla legge 27 febbraio 1958, n. 130, eventualmente effettuate, ai sensi dell'articolo 1 della legge stessa, nel periodo di tempo intercorrente tra il 28 marzo 1960 e la data di entrata in vigore della presente legge. I profughi, comunque assunti da privati datori di lavoro nel predetto periodo di tempo, debbono essere mantenuti in servizio almeno per due anni a decorrere dalla data di assunzione, salvo i casi di licenziamento dovuti a giusta causa o a cessazione dell'attivita' dell'azienda.
Testo in vigore dal 11 marzo 1961 al 22 dicembre 2008
