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Al fine di assicurare l'incentivazione degli investimenti produttivi e per favorire lo sviluppo tecnologico delle medie e piccole imprese nell'ambito delle direttive del Programma economico nazionale, i termini di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, sono prorogati al 30 giugno 1970 per la presentazione delle domande di finanziamento e al 30 giugno 1971 per la stipulazione dei relativi contratti.

Testo in vigore dal 28 febbraio 1967 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-02-15;38~art1 · fonte su Normattiva