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Il Comitato interministeriale previsto dall'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, in base alle direttive fissate dal Comitato interministeriale per la ricostruzione e alle delibere adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in materia di credito agevolato, stabilira' i criteri per l'applicazione della presente legge, tenendo conto del grado di sviluppo dei vari territori, dell'andamento economico nazionale, dell'occupazione della manodopera e dell'investimento per addetto nei diversi settori, nonche' delle direttive dei piani quinquennali di coordinamento di cui alla legge 26 giugno 1965, n. 717, e alla legge 22 luglio 1966, n. 614. Del Comitato interministeriale fa parte anche un rappresentante del Ministero del bilancio.

Testo in vigore dal 28 febbraio 1967 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-02-15;38~art2 · fonte su Normattiva