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Il Comitato interministeriale previsto dall'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, in base alle direttive fissate dal Comitato interministeriale per la ricostruzione e alle delibere adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in materia di credito agevolato, stabilira' i criteri per l'applicazione della presente legge, tenendo conto del grado di sviluppo dei vari territori, dell'andamento economico nazionale, dell'occupazione della manodopera e dell'investimento per addetto nei diversi settori, nonche' delle direttive dei piani quinquennali di coordinamento di cui alla legge 26 giugno 1965, n. 717, e alla legge 22 luglio 1966, n. 614. Del Comitato interministeriale fa parte anche un rappresentante del Ministero del bilancio.
Testo in vigore dal 28 febbraio 1967 al 22 dicembre 2008
