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I limiti di importo dei finanziamenti, indicati nello articolo 1 della legge 30 luglio 1959, n. 623, destinati al rinnovo, alla conversione o all'ampliamento di impianti industriali gia' esistenti, sono equiparati a quelli stabiliti dall'articolo stesso per i finanziamenti destinati alla costruzione di nuovi impianti industriali.

Testo in vigore dal 28 febbraio 1967 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-02-15;38~art3 · fonte del testo