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I contributi in conto interessi, rivisti dall'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 22 luglio 1966, n. 614, a favore delle imprese localizzate nei territori depressi del centro-nord, sono concessi dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato su proposta del Comitato interministeriale istituito con l'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623. I fondi che saranno assegnati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi del secondo comma dell'articolo 13 della legge 22 luglio 1966, numero 614, per far fronte agli oneri derivanti dalla applicazione della legge stessa, sono attribuiti al capitolo di spesa relativo alla concessione dei contributi in conto interessi previsti dalla legge 30 luglio 1959, n. 623. L'erogazione del contributo e' effettuata con le modalita' stabilite dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, fino alla concorrenza dei fondi assegnati a tale scopo. Il Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, allorche' formula proposte ai sensi del primo comma del presente articolo, e' integrato da un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord. L'articolo 5 della legge 22 luglio 1966, n. 614, e' integrato con il comma seguente: "L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) e' autorizzato ad accordare agli istituti abilitati ad esercitare il credito a medio termine il proprio intervento finanziario e contributivo sulle operazioni dagli stessi compiute ai sensi del presente articolo". Le disposizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 3, dall'articolo 5 e dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 22 luglio 1966, n. 614, si applicano anche ai territori determinati ai sensi dell'articolo 9 della legge medesima.
Testo in vigore dal 28 febbraio 1967 al 22 dicembre 2008
