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Sono ammessi a fruire del contributo in conto interessi previsto dall'articolo 3 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successivo modifiche ed integrazioni, per la parte afferente alle scorte, i finanziamenti concessi ai sensi della legge predetta, a imprese industriali le quali non hanno beneficiato del finanziamento scorte o ne hanno beneficiato in misura inferiore a quanto gia' previsto dall'articolo 3 della legge stessa e successive modificazioni.
Testo in vigore dal 28 febbraio 1967 al 22 dicembre 2008
