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L'articolo 2 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sostituito dal seguente: "Gli Istituti indicati nell'articolo 1 della presente legge, nonche' gli Istituti di credito abilitati ad effettuare finanziamenti a medio termine ed autorizzati a operare con l'Istituto centrale per il credito a medio termine Mediocredito centrale) ai sensi 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, possono convenire, a garanzia delle operazioni da essi effettuate, la costituzione dello speciale privilegio disciplinato dal decreto legislativo 1 ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni".

Testo in vigore dal 28 febbraio 1967 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-02-15;38~art7 · fonte del testo