Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 febbraio 1967 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
L'articolo 2 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sostituito dal seguente: "Gli Istituti indicati nell'articolo 1 della presente legge, nonche' gli Istituti di credito abilitati ad effettuare finanziamenti a medio termine ed autorizzati a operare con l'Istituto centrale per il credito a medio termine Mediocredito centrale) ai sensi 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, possono convenire, a garanzia delle operazioni da essi effettuate, la costituzione dello speciale privilegio disciplinato dal decreto legislativo 1 ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni".
Testo in vigore dal 28 febbraio 1967 al 22 dicembre 2008
