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Il limite di lire 50 milioni, di cui alla lettera d) dello articolo 25 della legge 29 luglio 1957, n. 634, elevato a lire 250 milioni dal secondo comma dell'articolo 34 della legge 26 giugno 1965, n. 717, e' soppresso. Sono altresi', soppressi, per quanto concerne le obbligazioni da emettersi ai sensi del primo comma dello articolo 12 della legge 25 luglio 1961, n. 649, nonche' ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717, i limiti di importo e di tempo indicati dal predetto primo comma dell'articolo 12 della legge 25 luglio 1961, n. 649; mentre, per quanto concerne i buoni fruttiferi poliennali di cui al comma stesso, l'autorizzazione ad emettere e' limitata al 30 giugno 1967. Alle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia si applicano, anche ai fini dell'articolo 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717, le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 14 della legge 11 aprile 1953, n. 298.
Testo in vigore dal 28 febbraio 1967 al 22 dicembre 2008
