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Lo stanziamento previsto dal primo comma dell'articolo 9 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, e' aumentato di lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1967 al 1981. Gli ulteriori stanziamenti per la concessione dei contributi relativi agli esercizi 1968, 1969, 1970 e 1971, saranno determinati con la legge di approvazione del bilancio per gli esercizi medesimi. Le somme non impiegate nei singoli esercizi potranno essere utilizzate negli esercizi successivi. All'onere derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1967 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso, riguardante il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con suoi decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 28 febbraio 1967 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-02-15;38~art9 · fonte del testo