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Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, come sostituito dall'articolo 15 della legge 11 novembre 1982, n. 828, e ulteriormente integrato dall'articolo 15 della legge 1› dicembre 1986, n. 879, cosi' come prorogate ed estese dall'articolo 19 della medesima legge n. 879 del 1986, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1993. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Testo in vigore dal 29 gennaio 1992 al 22 dicembre 2008
