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Per provvedere alle esigenze della ricostruzione dell'edilizia abitativa di cui all'articolo 1 della legge 1› dicembre 1986, n. 879, e' assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo di lire 15 miliardi nel triennio 1992-1994. Le quote per il triennio di cui al comma 1 sono determinate in lire 5 miliardi per ciascun anno.

Testo in vigore dal 29 gennaio 1992 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1992-01-23;34~art2 · fonte del testo