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All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2, 3 e 4, pari a lire 25 miliardi per l'anno 1992 e a lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi per l'edilizia storico-artistico- monumentale". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 29 gennaio 1992 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1992-01-23;34~art5 · fonte del testo