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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]Il termine per l'esercizio dei privilegi fiscali agli esattori delle imposte dirette cessati di carica al 31 dicembre 1932-XI, di cui alla legge 20 marzo 1930-IX, n. 159, prorogato fino al 31 dicembre 1937-XVI, col R. decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2024, convertito in legge con legge 4 gennaio 1937-XV, n. 480, e successivamente fino al 31 dicembre 1938-XVI col R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2129, convertito in legge con legge 7 aprile 1938-XVI, numero 384, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1939-XVIII.

[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[10]Data a Roma, addi' 29 maggio 1939-XVII

[11]VITTORIO EMANUELE

[12]MUSSOLINI - DI REVEL

[13]Visto, il Guardasigilli: SOLMI

Testo in vigore dal 14 giugno 1939 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1939-05-29;777~art1 · fonte del testo