Proroga, fino al 31 dicembre 1954, del funzionamento degli Uffici regionali di riscontro, degli Uffici corrispondenti della Corte dei conti e dei Comitati di cui all'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, e successive modificazioni; nonche' estensione delle attribuzioni conferite agli Uffici regionali di riscontro anche ai conti relativi a tutto l'esercizio finanziario 1951-52.