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Per la concessione dei contributi previsti nel precedente articolo e' autorizzato lo stanziamento di lire 400 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per ciascuno degli esercizi finanziari 1969 e 1970. Al suddetto onere di lire 400 milioni per l'anno finanziario 1969 si fara' fronte con riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno medesimo, destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 8 aprile 1969 al 16 dicembre 2010
