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Le spese dipendenti dall'applicazione della presente legge sono a carico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Ad esse sara' fatto fronte con prelevamenti sui capitoli 78 e 79 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1949-50. Alla erogazione delle dette spese, nonche' di quelle dipendenti dalle applicazioni della legge 18 agosto 1948, n. 1140, si procedera' mediante emissione di ordini di accreditamento a favore dei prefetti, nelle cui province hanno sede le Sezioni specializzate del tribunale, istituite a norma degli articoli 4 e 5 della legge 18 agosto 1948, n. 1140.

Testo in vigore dal 6 agosto 1949 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1949-08-03;476~art4 · fonte del testo