Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 marzo 1968 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Le disposizioni concernenti l'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dei territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e della zona B del territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi e dei rimpatriati, previste dalla legge 27 febbraio 1958, n. 130, e successive modificazioni ed integrazioni, sono richiamate in vigore per un triennio, a decorrere dal 18 luglio 1967.

Testo in vigore dal 1 marzo 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1968-02-05;83~artunico · fonte del testo