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Le disposizioni concernenti l'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dei territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e della zona B del territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi e dei rimpatriati, previste dalla legge 27 febbraio 1958, n. 130, e successive modificazioni ed integrazioni, sono richiamate in vigore per un triennio, a decorrere dal 18 luglio 1967.
Testo in vigore dal 1 marzo 1968 al 22 dicembre 2008
