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All'onere di 200 milioni, afferente all'esercizio finanziario 1960-61 si provvedera' mediante riduzione dello stanziamento, di parte straordinaria, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 13 marzo 1961 al 22 dicembre 2008

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