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E' prorogato per il quinquennio dal 1971 al 1975 il funzionamento della commissione prevista dall'articolo 2 della legge 23 maggio 1952, n. 630. La spesa relativa al funzionamento di detta commissione sara' fronteggiata con il fondo di cui al precedente articolo 1.

Testo in vigore dal 13 novembre 1973 al 22 dicembre 2008

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