All'art. 2, n. 2, della legge 26 febbraio 1952, n. 136, dopo la lettera c) e' aggiunto il seguente capoverso: "Le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) debbono risultare da un certificato rilasciato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio".
Testo vigente dal 18 gennaio 1957
