E' autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1966-67, la spesa di lire 250 milioni per la concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi, ai sensi della legge 26 febbraio 1952, n. 136, e dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1956, n. 1532. E' prorogato, senza limite di tempo, l'articolo 3 della legge, 26 febbraio 1952, n. 136.

Testo vigente dal 1 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;117~art1 · fonte del testo