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[1]Per lavori su cose ne precedentemente incluse nel pubblicato elenco delle localita', ne precedentemente dichiarate e notificate di notevole interesse pubblico, dei quali sia stata ordinata la sospensione senza che fosse stata intimata la preventiva diffida di cui all'art. 8 n. 1, e' data azione per ottenere il rimborso delle spese sostenute sino al momento della notificata sospensione.

[2]Le opere gia' eseguite sono demolite a spese del Ministero dell'educazione nazionale.

Testo in vigore dal 14 ottobre 1939 al 11 gennaio 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-06-29;1497~art10 · fonte del testo