In caso di inosservanza del divieto di cui all'articolo 1, accertata sentendo anche il titolare dell'impianto, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ordina che vengano immediatamente eliminate le cause delle interferenze e applica la sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 10 milioni. Qualora il titolare dell'impianto non ottemperi all'ordine di cui al precedente comma, la stessa Amministrazione dispone la sospensione della concessione od autorizzazione, ove esistano, e procede alla disattivazione d'ufficio od eventualmente al sequestro, preventivamente autorizzato dall'autorita' giudiziaria. Nei casi di assoluta urgenza l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni puo' procedere, con provvedimento motivato, alla temporanea disattivazione o eventualmente al sequestro dell'impianto, dandone immediata notizia all'autorita' giudiziaria per la convalida.

Testo vigente dal 12 aprile 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-04-08;110~art3 · fonte su Normattiva