L'accoglimento della domanda di riattivazione o di dissequestro dell'impianto e' subordinato all'accertamento dell'avvenuta eliminazione delle cause che hanno provocato i disturbi di cui all'articolo 1 ed e' adottato non oltre trenta giorni dalla domanda stessa. Trascorso il predetto termine senza che si sia avuta la pronuncia dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, quest'ultima provvede al dissequestro dell'impianto e ne autorizza la riattivazione. Nel caso di sequestro l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' tenuta a consentire l'accesso all'impianto ai soli fini dell'adeguamento tecnico per la rimozione delle cause dei disturbi.

Testo vigente dal 12 aprile 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-04-08;110~art4 · fonte su Normattiva