Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato

Art. 32 — Autorizzazione alla prosecuzione nell'esercizio

I privati, che alla data di entrata in vigore della presente legge eserciscono impianti di radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale e i connessi collegamenti di telecomunicazione, sono autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti stessi, a condizione che abbiano inoltrato domanda per il rilascio della concessione di cui all'articolo 16 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al rilascio della concessione stessa ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4 5 Nel tempo che intercorre tra la data di entrata in vigore della presente legge e il rilascio della concessione ovvero la reiezione della domanda ovvero ancora la scadenza di settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge non e' ammessa modificazione della funzionalita' tecnico-operativa degli impianti di cui al comma 1 ad eccezione di interventi derivanti da provvedimenti di organi giurisdizionali o del Ministro delle poste e delle telecomucazioni con le procedure di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, finalizzati al coordinamento e alla compatibilita' elettromagnetica con impianti radioelettrici ed in particolare con impianti dei servizi pubblici nazionali ed esteri, dei servizi di navigazione aerea e di assistenza al volo e delle emittenti private gia' esistenti. Sono altresi' ammessi interventi, autorizzati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con le procedure di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, che non modifichino i parametri radioelettrici degli impianti. I privati di cui al comma 1 sono autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti alla ulteriore condizione che rendano sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunicazione comtenente i dati e gli elementi previsti dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, corredata dalle schede tecniche previste dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 dicembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 346 del 18 dicembre 1984. E' vietata la detenzione da parte dei privati di cui al presente articolo di frequenze non indispensabili per l'illuminazioni dell'area di servizio e del bacino. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, ovvero la radiodiffusione di trasmissione consistenti in immagini o segnali sonori fissi o ripetitivi, comporta la disattivazione degli impianti da parte del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli esercenti di impianti di ripetizioni di segnali esteri.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

4

Il D.L. 19 ottobre 1992, n. 407 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 1992, n. 482 ha disposto: - (con l'art. 1, comma 1) che " Al fine di consentire l'acquisizione della documentazione prescritta, il termine di settecentotrenta giorni, previsto dall'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e' prorogato fino al 28 febbraio 1993". - (con l'art. 1, comma 2) che "il termine predetto e' prorogato fino al 28 febbraio 1993 anche nei confronti dei soggetti che sono inclusi nell'elenco degli aventi titolo al rilascio della concessione in ambito nazionale, approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 13 agosto 1992, e intendano trasmettere in codice. In ogni caso le istanze di concessione per trasmissioni in codice gia' presentate non potranno essere convertite in istanze di concessione per trasmissioni non codificate. " - (con l'art. 1, comma 3) che "Il termine di cui al comma 1 e' prorogato fino al 30 novembre, 1993 nei confronti dei soggetti autorizzati dalla stessa legge a proseguire nell'esercizio di impianti per la radiodiffusione sonora. Conseguentemente lo schema di piano di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione sonora deve essere predisposto ed inviato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 maggio 1993. Le regioni e le province autonome esprimono parere entro sessanta giorni dalla ricezione dello schema di piano. Per le modalita' di rilascio delle concessioni si applica l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255. ".

D.L. 27 agosto 1993, n. 323 convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1993, n. 422

5

Il D.L. 27 agosto 1993, n. 323 convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1993, n. 422 ha disposto (con gli artt. 2, comma 1) che "Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale e dei connessi collegamenti di telecomunicazione di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e' prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa, fino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda, e comunque non oltre il 28 febbraio 1994." Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione sonora e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e' prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa, fino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre il 28 febbraio 1994."

Testo vigente dal 28 ottobre 1993

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 147/2000

    Questione inammissibile
    19 maggio 2000

    Manifesta inamissibilità, per difetto di motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223; 1, commi 3 e 3-quater del d.l. 19 ottobre 1992, n. 407, convertito nella legge 17 dicembre 1992, n. 482; 1, commi 13 e 14 del d.l. 23 ottobre 1996, n. 545, convertito nella legge 23 dicembre 1996, n. 650; 3, commi 1 e 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, censurati - in riferimento agli artt. 3, 21 e 41 della Costituzione - nell'interpretazione datane dal "diritto vivente" secondo cui dovrebbe escludersi che la concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale possa essere rilasciata a soggetti diversi da quelli originariamente autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti. L.T.

    Art. 3 cost. · Art. 21 cost. · Art. 41 cost. · Art. 32 Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 408/1996

    Questione infondata
    24 dicembre 1996

    Non è fondata, con riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, l. 6 agosto 1990 n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) - nella parte in cui esclude dalla "sanatoria amministrativa" le emittenti private che alla data di entrata in vigore della legge stessa abbiano semplicemente installato e non anche reso funzionanti impianti televisivi - in quanto - posto che l'art. 32 prevede un'autorizzazione temporanea ex lege (destinata a cessare con il rilascio o con il diniego della concessione) alla "prosecuzione" nell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva condizionata al fatto che prima dell'entrata in vigore della legge stessa l'impianto fosse già "esercitato" e quindi attivo e che fosse stata presentata la domanda per il rilascio della concessione - le fattispecie poste a raffronto (e cioè: quella di soggetti che già prima dell'entrata in vigore della l. n. 223 del 1990 esercitavano e dopo hanno continuato, autorizzati ex lege, ad esercitare; e quella di soggetti che prima avevano solo installato e che dopo non sono stati autorizzati ad iniziare ad esercitare in attesa di ottenere la concessione) non sono comparabili, tenuto conto che, con riguardo alla seconda, appare giustificata la scelta del legislatore in ragione della particolare finalità perseguita nel periodo transitorio (prima dell'assentimento delle concessioni), consistita nel temporaneo congelamento della situazione esistente per porre un freno all'indiscriminata occupazione dell'etere in attesa della piena operatività a regime della nuova disciplina che, al fine della stabile attribuzione della frequenza, prevedeva (e prevede) un procedimento concessorio con valutazione comparativa dei soggetti richiedenti in un contesto di radicale riordino della materia e di una nuova generale programmazione mediante il piano nazionale di ripartizione delle frequenze stesse. - S. nn. 202/1976; 237/1984. red.: S. Di Palma

    Art. 3 cost. · Art. 32 Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 53/1995

    Questione inammissibile
    20 febbraio 1995

    La questione di costituzionalità dell'art. 32, comma primo, l. 6 agosto 1990, n. 223 - sollevata sotto il profilo del deteriore trattamento riservato ai privati che, avendo al momento della L. n. 223 del 1990 installato ma non ancora attivato impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva, restano esclusi dalla sanatoria amministrativa, e conseguentemente penale, accordata ai privati che alla stessa data avevano completato l''iter' della progressione criminosa con l'attivazione degli impianti - è prospettata con evidente riguardo ad una ipotesi astratta di incriminazione per mera attività di installazione di impianto televisivo in epoca antecedente alla vigenza della disposizione impugnata, sicché difetta di rilevanza ai fini del giudizio 'a quò, nel quale gli imputati sono chiamati a rispondere unicamente di "successivi atti di esercizio" ("dal 25 maggio 1992") e non già della precedente attività di approntamento dell'impianto. (Manifesta infondatezza della questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 32 Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1990-08-06;223~art32 · fonte su Normattiva