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[1]Le istituzioni pubbliche e private attualmente esistenti per la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia continueranno ad erogare i rispettivi redditi, in conformita' delle tavole di fondazione e degli statuti, a vantaggio degli abitanti delle Provincie, dei Comuni e delle frazioni di Comune a cui esse sono destinate, salvo le riforme previste nella presente legge e nelle leggi sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

[2]Tuttavia le dette istituzioni, nei limiti dei posti disponibili, sono tenute ad accogliere, senza riguardo al luogo di appartenenza, le donne e i fanciulli inviati dall'Opera Nazionale, dai Consigli direttivi delle Federazioni provinciali e dai patroni, salvo il rimborso delle relative spese di assistenza da parte dell'Opera Nazionale.

Testo in vigore dal 7 gennaio 1926 al 22 novembre 1926

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1925-12-10;2277~art14 · fonte del testo