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[1]Le istituzioni pubbliche e private attualmente esistenti per la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia continueranno ad erogare i rispettivi redditi, in conformita' delle tavole di fondazione e degli statuti, a vantaggio degli abitanti delle Provincie, dei Comuni e delle frazioni di Comune a cui esse sono destinate, salvo le riforme previste nella presente legge e nelle leggi sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.
[2]((Tuttavia le dette istituzioni, nei limiti dei posti disponibili e secondo le rispettive finalita', sono tenute ad accogliere, senza riguardo al luogo di appartenenza ed agli speciali requisiti stabiliti dai rispettivi statuti, le donne e i fanciulli inviati dall'Opera nazionale, dalle Federazioni provinciali e dai patroni, salvo il rimborso delle relative spese di assistenza da parte dell'Opera nazionale, nelle forme e nei limiti stabiliti dal regolamento)).
Testo in vigore dal 22 novembre 1926 al 11 maggio 1933
