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Gli ospedali, asili di maternita' e altri congeneri istituti hanno l'obbligo di provvedere, nei limiti dei posti disponibili, all'assistenza delle gestanti che abbiano compiuto l'ottavo mese di gravidanza, delle partorienti e delle puerpere fino a quattro settimane dopo il parto, ancorche' si tratti di donne che, secondo le norme statutarie, non abbiano titolo al ricovero gratuito nell'istituto; salvo in questo caso il diritto al rimborso delle spese di assistenza a norma dell'art. 34 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, e salvo il disposto del secondo comma dell'art. 14 della presente legge.

Testo in vigore dal 7 gennaio 1926 al 11 maggio 1933

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1925-12-10;2277~art15 · fonte del testo