Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 maggio 1933 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

((Gli ospedali, asili di maternita' e altri congeneri istituti hanno l'obbligo di provvedere, nei limiti dei posti disponibili, all'assistenza delle gestanti che abbiano compiuto l'ottavo mese di gravidanza, delle partorienti e delle puerpere fino a quattro settimane dopo il parto, prive di una abitazione adatta alle loro condizioni, ancorche' si tratti di donne che, secondo le norme statutarie, non abbiano titolo al ricovero gratuito nell'istituto; salvo, in questo caso, l'emissione dell'ordinanza e il diritto al rimborso delle spese di assistenza, a norma dell'art. 34 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, e salvo il disposto del secondo comma dell'art. 14 della presente legge)).

Testo in vigore dal 11 maggio 1933 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 maggio 1933

Confronto con la versione in vigore dal 7 gennaio 1926 al 11 maggio 1933. 11 parole aggiunte.

… di gravidanza, delle partorienti e delle puerpere fino a quattro settimane dopo il parto, aggiunto: prive di una abitazione adatta alle loro condizioni, ancorche' si tratti di donne che, secondo le norme statutarie, non abbiano titolo al ricovero gratuito nell'istituto; salvoaggiunto: , in questo casoaggiunto: , l'emissione dell'ordinanza e il diritto al rimborso delle spese di assistenzaaggiunto: , a norma dell'art. 34 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, e salvo il disposto del secondo comma dell'art. 14 della presente legge.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1925-12-10;2277~art15 · fonte del testo