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[1]Quando le autorita' di pubblica sicurezza o le istituzioni di beneficenza e assistenza o le associazioni per la protezione e l'assistenza dei minori raccolgano un fanciullo abbandonato o vengano a conoscere che un fanciullo si trovi in istato di abbandono materiale o morale, debbono, dopo aver provveduto al provvisorio ricovero del fanciullo, darne subito notizia al Comitato di patronato incaricato dell'assistenza nel luogo in cui si trovi il fanciullo.

[2]Lo Stesso obbligo incombe a qualunque cittadino che trovi abbandonato in luogo pubblico un fanciullo minore a quattordici anni o venga a conoscenza che un fanciullo trovasi in istato di abbandono materiale o morale.

[3]Ai cittadini trasgressori e' applicabile la pena prevista nell'((art. 593)), primo comma, del Codice penale.

Testo in vigore dal 11 maggio 1933 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 maggio 1933

Confronto con la versione in vigore dal 7 gennaio 1926 al 11 maggio 1933. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

Ai cittadini trasgressori e' applicabile la pena prevista nell'art. tolto: 389 aggiunto: 593, primo comma, del Codice penale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1925-12-10;2277~art17 · fonte del testo