Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 7 gennaio 1926 al 16 dicembre 2010. 125 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Agli effetti della vigilanza di cui al n. 1 dell'art. 10 della presente legge, allorche' una persona allevi o custodisca un fanciullo minore di quattordici anni, fuori dalla dimora dei genitori o del tutore, deve farne dichiarazione al locale Comitato di patronato, al quale deve inoltre dichiarare ogni suo cambiamento di residenza ed eventualmente la morte o il ritiro del fanciullo.
tolto: Al Comitato medesimo gli istituti pubblici e privati di beneficenza e assistenza debbono comunicare l'elenco dei fanciulli in essi ricoverati e di quelli affidati a privati allevatori e notificare le eventuali dimissioni dei fanciulli medesimi.
tolto: Gli allevatori e custodi e i presidenti dell'istituiti di beneficenza e assistenza che contravvengano alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda da L.50. a L. 500.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1925-12-10;2277~art18 · fonte del testo