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[1]L'Opera Nazionale e' amministrata da un Consiglio centrale composto di ventisette membri, e cioe' di due senatori e due deputati, nominati dalle rispettive assemblee per la durata della legislatura e di ventitre' membri nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno.

[2]Dei membri da nominare con decreto Reale, quattro sono designati dal Ministro per l'interno e quattro rispettivamente dai Ministri per le finanze, per la giustizia, per l'istruzione e per l'economia nazionale, scegliendoli nel personale delle relative Amministrazioni di grado non inferiore al sesto: uno e' designato dal Ministro per gli affari esteri tra i funzionari del Commissariato dell'emigrazione; uno dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali; uno dalla Societa' italiana di pediatria; uno dalla Societa' italiana di ostetricia; uno dalla Societa' italiana di eugenica; uno dall'Opera Nazionale degli orfani di guerra psichicamente anormali; uno dalla Croce rossa italiana; sei sono scelti tra gli amministratori e i direttori di importanti istituzioni pubbliche per l'assistenza della maternita' e dei minori o tra persone specialmente competenti nelle discipline relative a tale assistenza, ovvero, con le norme da stabilirsi nel regolamento, fra i soci benemeriti indicati nell'art. 3, e due fra signore dedite all'assistenza medesima.

[3]I membri nominati con decreto Reale si rinnovano per intero ogni quadriennio e gli uscenti possono essere riconfermati.

[4]Il presidente e il vice presidente da scegliersi fra i consiglieri sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

[5]In seno al Consiglio centrale e' costituita una Giunta esecutiva, composta del presidente e del vice presidente dello stesso Consiglio, di due fra i quattro membri del Consiglio designati dal Ministro per l'interno e di altri cinque membri scelti dal Consiglio stesso fra i suoi componenti e possibilmente fra quelli residenti a Roma.

[6]Questi ultimi cinque membri durano in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili.

[7]Nei casi d'urgenza, la Giunta esecutiva puo' prendere tutte le deliberazioni che spetterebbero al Consiglio centrale, salvo a sottoporle a quest'ultimo nella sua prima adunanza per la ratifica.

[8]Il personale necessario per la gestione dell'Opera Nazionale e' fornito, di regola, dall'Amministrazione dell'interno, e i funzionari e gli impiegati addetti al servizio dell'Ente continuano a far parte dei ruoli rispettivi.

[9]Decadono dalla carica i membri del Consiglio, nominati con decreto Reale e i membri della Giunta, i quali senza giustificato motivo, non intervengano a quattro sedute consecutive. La decadenza e' pronunciata dai rispettivi consessi.

Testo in vigore dal 7 gennaio 1926 al 22 novembre 1926

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1925-12-10;2277~art2 · fonte del testo