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[1]((L'Opera nazionale e' amministrata da un Consiglio centrale composto di trentotto membri, e cioe' di due senatori e due deputati, nominati dalle rispettive assemblee per la durata della legislatura, e di trentaquattro membri nominati con decreto Reale su proposta del Ministro per l'interno)).
[2]((Dei componenti da nominare con decreto Reale: uno e' designato dal segretario generale del Partito Nazionale Fascista, in rappresentanza della Direzione del Partito medesimo; quattro sono designati dal Ministro per l'interno e cinque, rispettivamente, dai Ministri per le finanze, per la giustizia, per l'istruzione, per l'economia nazionale e per le corporazioni, scegliendoli nel personale delle relative Amministrazioni di grado non inferiore al 6°; uno e' designato dal Ministro per gli affari esteri tra i funzionari tecnici del Commissariato dell'emigrazione di grado non inferiore al 6°; quattro sono scelti dal Ministro per le corporazioni tra i datori di lavoro e i lavoratori in base alle designazioni da farsi dalle Confederazioni rispettive, secondo norme che saranno stabilite con decreto da emanarsi di concerto tra i Ministri per l'interno e per le corporazioni; una e' scelta dal segretario generale del Partito Nazionale Fascista tra le iscritte ai Fasci femminili, su designazione della Delegazione generale di sanita' dei Fasci medesimi: uno dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali; uno dalla Croce Rossa Italiana; otto sono scelti dal Ministro per l'interno in altrettante terne proposte rispettivamente dall'Opera nazionale del dopolavoro, dall'Opera nazionale Balilla, dalla Societa' italiana di ostetricia, dalla Societa' italiana di pediatria, dall'Associazione italiana per l'igiene, dalla Societa' italiana di eugenica, dall'Opera nazionale di patronato per le navi-scuola marinaretti e dall'Opera nazionale degli orfani di guerra psichicamente anormali; sei sono scelti parimenti dal Ministro per l'interno tra gli amministratori e i direttori di importanti istituzioni pubbliche per l'assistenza della maternita' e dei minori, o tra persone specialmente competenti nelle discipline relative a tale assistenza, ovvero, con le norme stabilite nel regolamento, tra i soci benemeriti indicati nell'art. 3; e due tra signore dedite all'assistenza medesima)).
[3]I membri nominati con decreto Reale si rinnovano per intero ogni quadriennio e gli uscenti possono essere riconfermati.
[4]Il presidente e il vice presidente da scegliersi fra i consiglieri sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
[5]In seno al Consiglio centrale e' costituita una Giunta esecutiva, composta del presidente e del vice presidente dello stesso Consiglio, di due fra i quattro membri del Consiglio designati dal Ministro per l'interno e di altri cinque membri scelti dal Consiglio stesso fra i suoi componenti e possibilmente fra quelli residenti a Roma.
[6]Questi ultimi cinque membri durano in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili.
[7]Nei casi d'urgenza, la Giunta esecutiva puo' prendere tutte le deliberazioni che spetterebbero al Consiglio centrale, salvo a sottoporle a quest'ultimo nella sua prima adunanza per la ratifica.
[8]Il personale necessario per la gestione dell'Opera Nazionale e' fornito, di regola, dall'Amministrazione dell'interno, e i funzionari e gli impiegati addetti al servizio dell'Ente continuano a far parte dei ruoli rispettivi.
[9]Decadono dalla carica i membri del Consiglio, nominati con decreto Reale e i membri della Giunta, i quali senza giustificato motivo, non intervengano a quattro sedute consecutive. La decadenza e' pronunciata dai rispettivi consessi.
Testo in vigore dal 22 novembre 1926 al 11 maggio 1933
