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Il procuratore del Re deve trasmettere al Comitato di patronato del luogo di residenza del minorenne, per gli opportuni provvedimenti di assistenza, copia delle sentenze che riguardo ad uno o ad entrambi i genitori, importino privazione del diritto di patria potesta', della tutela legale e della qualita' di tutore, in base agli articoli 20 (n. 5), 33, 349 e 392 del Codice penale, 233 del Codice civile, 113 e 116 della legge 30 giugno 1889, n. 6144 sulla pubblica sicurezza, 1 e 2 della legge 21 dicembre 1873, n. 1733 sul divieto dell'impiego dei fanciulli in professioni girovaghe.
Testo in vigore dal 7 gennaio 1926 al 11 maggio 1933
