Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 7 gennaio 1926 al 16 dicembre 2010. 170 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Quando un fanciullo sia allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone che, per negligenza, immoralita', ignoranza o cattiva condotta o per altri motivi, siano incapaci di provvedere alla sua educazione e istruzione, i patroni, con l'assistenza delle autorita' di pubblica sicurezza, debbono ritirarlo e collocarlo in luogo sicuro, sino a che si possa provvedere alla sua restituzione ai genitori, o al tutore, oppure al suo ricovero in idoneo istituto.
tolto: Uguale provvedimento debbono adottare i patroni, quando le nutrici, gli allevatori e gli amministratori e direttori degli istituti pubblici e privati si oppongano, senza giustificati motivi, alle loro visite o a quelle degli ispettori di cui all'articolo 9 della presente legge, salvo l'applicazione, a carico delle nutrici e degli allevatori, amministratori o direttori delle pene previste nel Codice penale nei casi di abuso dei mezzi di correzione o di maltrattamenti verso i fanciulli allevati o ricoverati e nei casi di violenze o minacce verso i patroni o ispettori, i quali vanno considerati a tutti gli effetti come pubblici ufficiali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1925-12-10;2277~art19 · fonte del testo