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[1]E' vietato l'impiego dei fanciulli dell'uno e dell'altro sesso, minori di quindici anni compiuti, come attori o figuranti, o in qualsiasi altro modo, nella preparazione di spettacoli cinematografici, o in pubbliche rappresentazioni date nelle sale di varieta', nei cinematografi, nei circhi equestri e in qualunque altro luogo pubblico o aperto al pubblico esclusi i teatri per rappresentazioni di opere liriche o drammatiche e le cinematografie aventi scopi educativi.
[2]((E' inoltre vietato l'impiego dei detti fanciulli, anche da parte dei rispettivi genitori, ascendenti o tutori, nell'esercizio delle professioni girovaghe indicate nell'art. 1 della legge 21 dicembre 1873, n. 1733)).
[3]Tale divieto e' esteso agli adolescenti minori di anni sedici compiuti, per gli esercizi di acrobatismo, i giuochi di forza ed ogni altro esercizio pericoloso.
[4]I Prefetti o Sottoprefetti possono, in via eccezionale, autorizzare l'impiego di uno o piu' fanciulli nella preparazione di determinati spettacoli cinematografici, subordinando, pero', tale autorizzazione all'osservanza di quelle condizioni che valgano a garantire la salute e la moralita' dei fanciulli medesimi, e sempre quando vi sia l'assenso scritto del genitore esercente la patria potesta' o del tutore.
[5]((I contravventori alle disposizioni dei primi tre commi del presente articolo sono puniti a termini dell'art. 48, secondo comma, del testo unico della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144)).
[6]Resta salva l'applicazione delle sanzioni previste nella legge 21 dicembre 1873, n. 1733 sul divieto dell'impiego dei fanciulli in professioni girovaghe, nei casi contemplati nella legge medesima.
Testo in vigore dal 22 novembre 1926 al 11 maggio 1933
