Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 maggio 1933 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Articolo soppresso dalla l. 13 aprile 1933, n. 298.
Abrogato dal 11 maggio 1933
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4 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 22 novembre 1926 al 11 maggio 1933. 239 parole tolte, 9 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: E' vietato l'impiego dei fanciulli dell'uno e dell'altro sesso, minori di quindici anni compiuti, come attori o figuranti, o in qualsiasi altro modo, nella preparazione di spettacoli cinematografici, o in pubbliche rappresentazioni date nelle sale di varieta', nei cinematografi, nei circhi equestri e in qualunque altro luogo pubblico o aperto al pubblico esclusi i teatri per rappresentazioni di opere liriche o drammatiche e le cinematografie aventi scopi educativi.
tolto: E' inoltre vietato l'impiego dei detti fanciulli, anche da parte dei rispettivi genitori, ascendenti o tutori, nell'esercizio delle professioni girovaghe indicate nell'art. 1 della legge 21 dicembre 1873, n. 1733.
tolto: Tale divieto e' esteso agli adolescenti minori di anni sedici compiuti, per gli esercizi di acrobatismo, i giuochi di forza ed ogni altro esercizio pericoloso.
tolto: I Prefetti o Sottoprefetti possono, in via eccezionale, autorizzare l'impiego di uno o piu' fanciulli nella preparazione di determinati spettacoli cinematografici, subordinando, pero', tale autorizzazione all'osservanza di quelle condizioni che valgano a garantire la salute e la moralita' dei fanciulli medesimi, e sempre quando vi sia l'assenso scritto del genitore esercente la patria potesta' o del tutore.
tolto: I contravventori alle disposizioni dei primi tre commi del presente articolo sono puniti a termini dell'art. 48, secondo comma, del testo unico della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144.
tolto: Resta salva l'applicazione delle sanzioni previste nella legge 21 dicembre 1873, n. 1733 sul divieto dell'impiego dei fanciulli in professioni girovaghe, nei casi contemplati nella legge medesima.aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 13 APRILE 1933, N. 298
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1925-12-10;2277~art21 · fonte del testo