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[1]La Commissione a cui spetta di autorizzare gli spettacoli cinematografici decidera' a quali di essi possano assistere i fanciulli e adolescenti dell'uno e dell'altro sesso. Qualora li escluda, la Direzione dello spettacolo dovra' pubblicarne l'avviso sul manifesto dello spettacolo e curare rigorosamente l'esecuzione dell'ordine.

[2]I concessionari o direttori delle sale cinematografiche, i quali contravvengano a tali disposizioni, incorrono nell'ammenda da L. 200 a 500; e nel caso di recidiva l'autorita' locale di pubblica sicurezza sospendera' o revochera' la licenza di cui agli articoli 37 e 39 della legge 30 giugno 1889, n.6144, salvo le sanzioni previste nel Codice penale.

Testo in vigore dal 7 gennaio 1926 al 11 maggio 1933

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1925-12-10;2277~art22 · fonte del testo