Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 maggio 1933 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Articolo soppresso dalla l. 13 aprile 1933, n. 298.
Abrogato dal 11 maggio 1933
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Articolo soppresso dalla l. 13 aprile 1933, n. 298.
Abrogato dal 11 maggio 1933
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3 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 7 gennaio 1926 al 11 maggio 1933. 100 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: La Commissione a cui spetta di autorizzare gli spettacoli cinematografici decidera' a quali di essi possano assistere i fanciulli e adolescenti dell'uno e dell'altro sesso. Qualora li escluda, la Direzione dello spettacolo dovra' pubblicarne l'avviso sul manifesto dello spettacolo e curare rigorosamente l'esecuzione dell'ordine.
tolto: I concessionari o direttori delle sale cinematografiche, i quali contravvengano a tali disposizioni, incorrono nell'ammenda da L. 200 a 500; e nel caso di recidiva l'autorita' locale di pubblica sicurezza sospendera' o revochera' la licenza di cui agli articoli 37 e 39 della legge 30 giugno 1889, n.6144, salvo le sanzioni previste nel Codice penale.aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 13 APRILE 1933, N. 298
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1925-12-10;2277~art22 · fonte del testo