Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 gennaio 1926 al 22 novembre 1926. Leggi il testo vigente →

[1]Sono considerati soci dell'Opera Nazionale coloro che con elargizioni o con periodici contributi concorrono al conseguimento dei fini dell'Ente.

[2]I soci si distinguono in benemeriti, perpetui e temporanei. Sono soci benemeriti coloro che abbiano elargito a favore dell'Opera una somma non inferiore a L. 10,000.

[3]Sono soci perpetui coloro che versino in una sola volta la somma di L. 500.

[4]Sono soci temporanei coloro che, mediante sottoscrizioni, si obblighino a pagare annualmente la somma di L. 60 per un periodo minimo di anni cinque.

[5]Le associazioni e gli Enti morali possono essere iscritti fra i soci, versando il doppio della somma richiesta per i soci individuali.

[6]L'Opera Nazionale assegna diplomi e medaglie di benemerenza ai soci che se ne rendano particolarmente meritevoli e a coloro che abbiano procurato l'iscrizione di un numero rilevante di soci, o che in altro modo abbiano svolto una notevole e proficua attivita' per i fini dell'Opera.

Testo in vigore dal 7 gennaio 1926 al 22 novembre 1926

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1925-12-10;2277~art3 · fonte del testo