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[1]Sono considerati soci dell'Opera Nazionale coloro che con elargizioni o con periodici contributi concorrono al conseguimento dei fini dell'Ente.
[2]I soci si distinguono in benemeriti, perpetui e temporanei. Sono soci benemeriti coloro che abbiano elargito a favore dell'Opera una somma non inferiore a L. 10,000.
[3]Sono soci perpetui coloro che versino in una sola volta la somma di L. 500.
[4]Sono soci temporanei coloro che, mediante sottoscrizioni, si obblighino a pagare annualmente la somma di L. 60 per un periodo minimo di anni cinque.
[5]Le associazioni e gli Enti morali possono essere iscritti fra i soci, versando il doppio della somma richiesta per i soci individuali.
[6]L'Opera Nazionale assegna diplomi e medaglie di benemerenza ai soci che se ne rendano particolarmente meritevoli e a coloro che abbiano procurato l'iscrizione di un numero rilevante di soci, o che in altro modo abbiano svolto una notevole e proficua attivita' per i fini dell'Opera.
Testo in vigore dal 7 gennaio 1926 al 22 novembre 1926
