Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 maggio 1933 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]((Sono considerati soci dell'Opera nazionale coloro che con elargizioni e con periodici contributi concorrono al conseguimento dei fini dell'ente.
[2]I soci si distinguono in benemeriti, perpetui, temporanei e giovanili.
[3]Sono soci benemeriti coloro che abbiano elargito a favore dell'Opera una somma non inferiore a L. 10.000.
[4]Sono soci perpetui coloro che versino in una sola volta una somma non inferiore a L. 500.
[5]Sono soci temporanei coloro che, mediante sottoscrizione, si obblighino a pagare annualmente la somma di L. 60 per un periodo minimo di anni cinque.
[6]Sono soci giovanili i minori di anni 18, che corrispondano annualmente la somma di L. 10.
[7]Le associazioni e gli enti morali possono essere iscritti tra i soci versando il doppio della somma richiesta per i soci individuali.
[8]L'Opera nazionale assegna diplomi e medaglie di benemerenza ai soci che se ne rendano particolarmente meritevoli e a coloro che abbiano procurato l'iscrizione di un numero rilevante di soci, o che, in altro modo, abbiano svolto una notevole e proficua attivita' per i fini dell'Opera.
[9]Il presidente dell'Opera sceglie un componente del Consiglio direttivo di ciascuna Federazione provinciale tra i soci benemeriti, perpetui e temporanei residenti nella Provincia)).
Testo in vigore dal 11 maggio 1933 al 16 dicembre 2010
