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[1]((L'Opera nazionale provvede, sia direttamente, sia per mezzo dei suoi organi provinciali e comunali, con le modalita' stabilite nel regolamento, alla protezione e all'assistenza delle gestanti e delle madri bisognose o abbandonate, dei bambini lattanti e divezzi fino al quinto anno, appartenenti a famiglie che non possano prestar loro tutte le cure necessarie per un razionale allevamento, dei fanciulli di qualsiasi eta' appartenenti a famiglie bisognose e dei minorenni fisicamente o psichicamente anormali, oppure materialmente o moralmente abbandonati, traviati e delinquenti, fino all'eta' di anni diciotto compiuti. Con le provvidenze dirette a questi scopi l'Opera nazionale integra le opere gia' esistenti di protezione della maternita' e dell'infanzia e ne favorisce le iniziative)).

[2]Favorisce inoltre la diffusione delle norme e dei metodi scientifici d'igiene prenatale e infantile nelle famiglie e negli istituti, anche mediante l'istituzione di ambulatori per la sorveglianza e la cura delle donne gestanti specialmente in riguardo alla sifilide; di scuole teorico-pratiche di puericoltura e corsi popolari d'igiene materna e infantile; organizza, d'accordo con le Amministrazioni delle Provincie, con i Consorzi provinciali antitubercolari, istituiti dalla legge 24 luglio 1919, n. 1382, con le altre istituzioni menzionate nei Regi decreti 30 dicembre 1923, nn. 2839 e 2889, nonche' con gli ufficiali sanitari dei singoli Comuni e con le autorita' scolastiche, l'opera di profilassi antitubercolare dell'infanzia e la lotta contro le altre malattie infantili; invigila l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore per la protezione della maternita' e dell'infanzia; promuove per il miglioramento fisico e morale dei fanciulli e degli adolescenti, quando ne ravvisi l'opportunita', la riforma di tali disposizioni.

Testo in vigore dal 22 novembre 1926 al 11 maggio 1933

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 novembre 1926

Confronto con la versione in vigore dal 7 gennaio 1926 al 22 novembre 1926. 13 parole tolte, 32 parole aggiunte.

L'Opera tolto: Nazionale aggiunto: nazionale provvede, sia direttamente, sia per mezzo dei suoi organi provinciali e comunali, con le modalita' stabilite nel regolamento, alla protezione e all'assistenza tolto: dalle aggiunto: delle gestanti e delle madri bisognose o abbandonatetolto: ;aggiunto: , dei bambini lattanti e divezzi tolto: sino aggiunto: fino al quinto anno, appartenenti a famiglie tolto: bisognose aggiunto: che non possano prestar loro tutte le cure necessarie per un razionale allevamento, dei fanciulli aggiunto: di qualsiasi eta' appartenenti a famiglie bisognose e dei minorenni fisicamente o psichicamente anormali, tolto: e dei minori aggiunto: oppure materialmente o moralmente abbandonati, traviati tolto: o delinquenti, sino aggiunto: e delinquenti, fino all'eta' di anni diciotto compiuti. Con le provvidenze dirette a questi scopi l'Opera tolto: Nazionale aggiunto: nazionale integra le opere gia' esistenti di protezione della maternita' e tolto: della infanzia aggiunto: dell'infanzia e ne favorisce le iniziative.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1925-12-10;2277~art4 · fonte del testo