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[1]((L'Opera nazionale:

[2]1° provvede per il tramite dei suoi organi provinciali e comunali, nei modi stabiliti nel regolamento, alla protezione e alla assistenza delle gestanti e delle madri bisognose o abbandonate, dei bambini lattanti e divezzi fino al quinto anno, appartenenti a famiglie che non possono prestar loro tutte lo necessarie cure per un razionale allevamento, dei fanciulli di qualsiasi eta' appartenenti a famiglie bisognose e dei minorenni fisicamente o psichicamente anormali, oppure materialmente o moralmente abbandonati, traviati e delinquenti, fino all'eta' di 18 anni compiuti.

[3]Con le provvidenze dirette a questi scopi l'Opera nazionale integra le opere gia' esistenti di protezione della maternita e dell'infanzia e ne favorisce le iniziative;

[4]2° favorisce la diffusione delle norme e dei metodi scientifici di igiene prenatale e infantile nelle famiglie e negli istituti, anche mediante l'istituzione di ambulatori per la sorveglianza la cura delle donne gestanti, di scuole teorico-pratiche, di puericultura e corsi popolari d'igiene materna e infantile;

[5]3° organizza, d'accordo con le Amministrazioni delle provincie, con i Consorzi provinciali antitubercolari, con le altre istituzioni menzionate nei Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2839 e 2889, nonche' con gli ufficiali sanitari dei singoli Comuni e con le autorita' scolastiche, l'opera di profilassi antitubercolare dell'infanzia e la lotta contro le altre malattie infantili;

[6]4° invigila l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore per la protezione della maternita' e dell'infanzia e promuove, per il miglioramento fisico e morale dei fanciulli e degli adolescenti, quando ne ravvisi la opportunita', la riforma di tali disposizioni)).

Testo in vigore dal 11 maggio 1933 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 maggio 1933

Confronto con la versione in vigore dal 22 novembre 1926 al 11 maggio 1933. 42 parole tolte, 32 parole aggiunte in 6 capoversi.

L'Opera nazionale tolto: provvede, sia direttamente, sia per mezzoaggiunto: :

aggiunto: 1° provvede per il tramite dei suoi organi provinciali e comunali, tolto: con le modalita' stabilite aggiunto: nei modi stabiliti nel regolamento, alla protezione e tolto: all'assistenza aggiunto: alla assistenza delle gestanti e delle madri bisognose o abbandonate, dei bambini lattanti e divezzi fino al quinto anno, appartenenti a famiglie che non tolto: possano aggiunto: possono prestar loro tutte tolto: le cure necessarie aggiunto: lo necessarie cure per un razionale allevamento, dei fanciulli di qualsiasi eta' appartenenti a famiglie bisognose e dei minorenni fisicamente o psichicamente anormali, oppure materialmente o moralmente abbandonati, traviati e delinquenti, fino all'eta' di tolto: anni diciotto compiuti. aggiunto: 18 anni compiuti.

Con le provvidenze dirette a questi scopi l'Opera nazionale integra le opere gia' esistenti di protezione della tolto: maternita' aggiunto: maternita e dell'infanzia e ne favorisce le iniziativetolto: .aggiunto: ;

tolto: Favorisce inoltreaggiunto: 2° favorisce la diffusione delle norme e dei metodi scientifici tolto: d'igiene aggiunto: di igiene prenatale e infantile nelle famiglie e negli istituti, anche mediante l'istituzione di ambulatori per la sorveglianza tolto: e la cura delle donne gestanti tolto: specialmente in riguardo alla sifilide;aggiunto: , di scuole teorico-pratiche tolto: di puericolturaaggiunto: , di puericultura e corsi popolari d'igiene materna e infantile;

aggiunto: 3° organizza, d'accordo con le Amministrazioni delle tolto: Provincie aggiunto: provincie, con i Consorzi provinciali antitubercolari, tolto: istituiti dalla legge 24 luglio 1919, n. 1382, con le altre istituzioni menzionate nei Regi decreti 30 dicembre 1923, tolto: nn aggiunto: n. 2839 e 2889, nonche' con gli ufficiali sanitari dei singoli Comuni e con le autorita' scolastiche, l'opera di profilassi antitubercolare dell'infanzia e la lotta contro le altre malattie infantili;

aggiunto: 4° invigila l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore per la protezione della maternita' e dell'infanziatolto: ; promuove aggiunto: e promuove, per il miglioramento fisico e morale dei fanciulli e degli adolescenti, quando ne ravvisi tolto: l'opportunita' aggiunto: la opportunita', la riforma di tali disposizioni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1925-12-10;2277~art4 · fonte del testo