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[1]L'Opera Nazionale provvede al conseguimento dei propri scopi:

[2]1° con un contributo di L. 8,000,000 corrisposto annualmente dal Ministero dell'interno sul fondo stanziato nel bilancio dello stesso Ministero per sovvenzionare le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza aventi fini di ricovero e legalmente riconosciute;

[3]2° coi fondi stanziati per l'assistenza dei fanciulli poveri, nei bilanci delle istituzioni destinate all'erogazione di sussidi di carattere indeterminato, in forza dell'art. 20 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841;

[4]3° con la percentuale degli utili di gestione dei Monti di pieta' di prima categoria, riservata in base all'art. 3 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1396, a favore delle istituzioni di beneficenza e assistenza sociale;

[5]4° con quella percentuale di utili netti che potra' essere annualmente destinata a suo favore dai seguenti istituti di credito: Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banco di S. Spirito di Roma, Monte dei Paschi di Siena, Istituto delle Opere pie di S. Paolo di Torino, Cassa di risparmio delle Provincie lombarde;

[6]5° col quarto della tassa comunale di soggiorno devoluto dal 1° gennaio 1925, a favore degli istituti di beneficenza locali, in virtu' del R. decreto-legge 4 gennaio 1925, n.2;

[7]6° con le contribuzioni dei soci;

[8]7° con le somme provenienti da lasciti, donazioni, oblazioni, o sovvenzioni disposte a favore della stessa Opera Nazionale o a favore dell'infanzia in genere, senza determinazione di Enti o istituti.

[9]((I fondi di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del presente articolo debbono erogarsi per l'assistenza della maternita' e dell'infanzia nelle Provincie in cui hanno sede principale le istituzioni da cui essi rispettivamente provengono o nelle quali e' riscossa la tassa di soggiorno)).

Testo in vigore dal 22 novembre 1926 al 11 maggio 1933

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 novembre 1926

Confronto con la versione in vigore dal 7 gennaio 1926 al 22 novembre 1926. 4 parole tolte, 1 parola aggiunta.

I fondi di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del presente articolo debbono erogarsi per l'assistenza della maternita' e dell'infanzia nelle Provincie tolto: e nei Comuni in cui hanno sede principale le istituzioni da cui essi rispettivamente provengono o tolto: nei aggiunto: nelle quali e' riscossa la tassa di soggiorno.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1925-12-10;2277~art7 · fonte del testo