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[1]((L'Opera nazionale provvede al conseguimento dei propri scopi:

[2]1° con un contributo dello Stato, determinato annualmente con la legge del bilancio;

[3]2° coi fondi stanziati, per l'assistenza dei fanciulli poveri, nei bilanci delle istituzioni destinate all'erogazione di sussidi di carattere indeterminato, in forza dell'art. 20 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841;

[4]3° con la percentuale degli utili di gestione dei Monti di pieta' di prima categoria riservata, in base all'art. 3 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1396, a favore delle istituzioni di beneficenza e assistenza sociale;

[5]4° con quella percentuale di utili netti che potra' essere annualmente destinati a suo favore dai seguenti istituti di credito: Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banco di S. Spirito di Roma, Monte dei Paschi di Siena, Istituto di S. Paolo di Torino, Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde;

[6]5° col quarto delle imposte di soggiorno e di cura, a norma dell'art. 179 del testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

[7]6° con le contribuzioni dei soci;

[8]7° con le rendite del proprio patrimonio proveniente da lasciti, donazioni, oblazioni o sovvenzioni disposte a favore della stessa Opere nazionale o a favore dell'infanzia in genere, senza determinazione di enti o istituti.

[9]I fondi di cui ai numeri 2, 3 e 5 del presente articolo debbono erogarsi per l'assistenza della maternita' e dell'infanzia nelle Provincie e nei Comuni in cui hanno sede principale le istituzioni da cui esse rispettivamente provengono o nei quali sono riscosse le imposte di soggiorno e di cura)).

Testo in vigore dal 11 maggio 1933 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 maggio 1933

Confronto con la versione in vigore dal 22 novembre 1926 al 11 maggio 1933. 81 parole tolte, 60 parole aggiunte in 8 capoversi.

L'Opera tolto: Nazionale aggiunto: nazionale provvede al conseguimento dei propri scopi:

1° con un contributo tolto: di L. 8,000,000 corrisposto annualmente dal Ministero dell'interno sul fondo stanziato nel bilancio dello stesso Ministero per sovvenzionare le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza aventi fini di ricovero e legalmente riconosciute aggiunto: dello Stato, determinato annualmente con la legge del bilancio;

2° coi fondi stanziatiaggiunto: , per l'assistenza dei fanciulli poveri, nei bilanci delle istituzioni destinate all'erogazione di sussidi di carattere indeterminato, in forza dell'art. 20 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841;

3° con la percentuale degli utili di gestione dei Monti di pieta' di prima categoriatolto: , riservata aggiunto: riservata, in base all'art. 3 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1396, a favore delle istituzioni di beneficenza e assistenza sociale;

4° con quella percentuale di utili netti che potra' essere annualmente tolto: destinata aggiunto: destinati a suo favore dai seguenti istituti di credito: Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banco di S. Spirito di Roma, Monte dei Paschi di Siena, Istituto tolto: delle Opere pie di S. Paolo di Torino, Cassa di risparmio delle Provincie tolto: lombarde aggiunto: Lombarde;

5° col quarto tolto: della tassa comunale di soggiorno devoluto dal 1° gennaio 1925, a favore degli istituti di beneficenza locali, in virtu' del aggiunto: delle imposte di soggiorno e di cura, a norma dell'art. 179 del testo unico per la finanza locale, approvato con R. decretotolto: -legge 4 gennaio 1925 aggiunto: 14 settembre 1931, n.tolto: 2 aggiunto: 1175;

7° con le tolto: somme provenienti aggiunto: rendite del proprio patrimonio proveniente da lasciti, donazioni, oblazionitolto: , o sovvenzioni disposte a favore della stessa tolto: Opera Nazionale aggiunto: Opere nazionale o a favore dell'infanzia in genere, senza determinazione di tolto: Enti aggiunto: enti o istituti.

I fondi di cui ai numeri 2, 3tolto: , 4 e 5 del presente articolo debbono erogarsi per l'assistenza della maternita' e dell'infanzia nelle Provincie aggiunto: e nei Comuni in cui hanno sede principale le istituzioni da cui tolto: essi aggiunto: esse rispettivamente provengono o tolto: nelle quali e' riscossa la tassa di soggiorno aggiunto: nei quali sono riscosse le imposte di soggiorno e di cura.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1925-12-10;2277~art7 · fonte del testo