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[1]((Il Consiglio direttivo di ogni Federazione provinciale:
[2]1° provvede all'esecuzione delle disposizioni impartite dall'Opera nazionale e al normale svolgimento dei servizi di protezione e assistenza della maternita' e dell'infanzia nell'ambito della Provincia, dirigendo e coordinando le attivita' delle istituzioni pubbliche e private;
[3]2° segnala all'Opera nazionale le istituzioni pubbliche e private della Provincia e le persone che si rendono benemerite delle opere di assistenza della maternita' e dell'infanzia, riferisce periodicamente sull'andamento dei servizi, propone i provvedimenti che ritenga necessari per migliorarli.
[4]La Giunta esecutiva della Federazione provinciale provvede al disbrigo degli affari di ordinaria gestione, esamina gli affari da sottoporre al Consiglio direttivo, formula le relative proposte, da' parere sulle domande di sovvenzioni presentate dalle istituzioni pubbliche e private, vigila sul funzionamento di tali istituzioni e dei Comitati di patronato istituiti con l'art. 10 della presente legge ed in genere sulla applicazione delle leggi protettrici della maternita' e dell'infanzia.
[5]Nei casi di urgenza la Giunta esecutiva puo' prendere tutte le deliberazioni che spetterebbero al Consiglio direttivo, salvo a sottoporle a quest'ultimo nella sua prima adunanza per la ratifica.
[6]Per l'esercizio della vigilanza, la Giunta esecutiva si avvale, di regola, di speciali ispettori nominati dall'Opera nazionale, e puo' anche richiedere, ove occorra, l'opera di uffici pubblici e di ispettori governativi, con le modalita', stabilite nel regolamento.
[7]Per quanto riguarda l'applicazione delle leggi sul lavoro delle donne e dei fanciulli e sulla cassa di maternita' e delle altre leggi sul lavoro in generale, la vigilanza e' esercitata dagli ispettori dell'industria e del lavoro, ai quali la Giunta esecutiva di ogni Federazione provinciale deve segnalare le eventuali trasgressioni)).
Testo in vigore dal 22 novembre 1926 al 11 maggio 1933
