Art. 9 bis ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))
Testo vigente dal 16 dicembre 2010
Art. 9 bis ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))
Testo vigente dal 16 dicembre 2010
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2 versioni dal 1933
Confronto con la versione in vigore dal 11 maggio 1933 al 16 dicembre 2010. 160 parole tolte, 13 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Il presidente rappresenta la Federazione, provvede al disbrigo degli affari di ordinaria gestione, esamina gli affari da sottoporsi al Consiglio direttivo, formula le relative proposte, vigila sul funzionamento delle istituzioni pubbliche e private e dei Comitati di patronato istituiti con l'art. 10 della presente legge, ed in genere sulla applicazione delle leggi protettrici della maternita' e dell'infanzia.
tolto: Nei casi di urgenza, il presidente puo' prendere tutte le deliberazioni che spetterebbero al Consiglio direttivo, salvo a sottoporle a quest'ultimo nella sua prima adunanza per la ratifica.
tolto: Per l'esercizio della vigilanza il presidente puo' fare eseguire speciali ispezioni richiedendo anche, ove occorra, l'opera di uffici pubblici e di ispettori governativi, con le modalita' stabilite nel regolamento.
tolto: Per quanto riguarda l'applicazione delle leggi sul lavoro delle donne e dei fanciulli e sulla Cassa di maternita' e delle altre leggi sul lavoro in generale, la vigilanza e' esercitata dagli ispettori corporativi, ai quali il presidente di ogni Federazione provinciale deve segnalare le eventuali trasgressioni.aggiunto: Art. 9 bis PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1925-12-10;2277~art9bis · fonte del testo