Art. 9
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[1]Il Ministero delle finanze e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 3 giugno 1935 - Anno XIII.
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini - Rossoni - Di Revel - Benni
[6]Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Testo in vigore dal 22 luglio 1935 al 1 gennaio 1994
