Art. 4
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1935
Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 1939 al 1 gennaio 1994. 64 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: La Banca nazionale del lavoro destinera' alle operazioni di credito peschereccio di impianto o di miglioramento e di esercizio la somma di L. 10.000.000, nonche' l'ammontare dei contributi che saranno ad essa versati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a norma del successivo art. 8.
tolto: La Banca nazionale del lavoro esercitera' tale credito a miti condizioni, nell'interesse della pesca e dei pescatori.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1935-06-03;1281~art4 · fonte del testo