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Il Governo ha facolta' di coordinare le disposizioni della presente legge con quelle della legge 25 giugno 1906, n. 255, della legge 9 luglio 1908, n. 445, della legge 12 gennaio 1909, n. 12, del decreto-legge 3 agosto 1909, n. 595, e del decreto-legge 16 agosto 1909, n. 614.

Testo in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-07-13;466~art13 · fonte del testo